(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
          Autonoma Valle d'Aosta n. 32 del 12 agosto 2014) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 
 
  1. L'art. 1 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni
in materia di attivita' e relazioni europee  e  internazionali  della
Regione autonoma Valle d'Aosta), e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  1.  (Oggetto  e  finalita').  -   1.   In   relazione   al
riconoscimento  del  sistema  delle  autonomie  regionali  e   locali
previsto dall'art. 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e
al combinato disposto degli articoli  117  della  Costituzione  e  10
della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo
V della parte seconda  della  Costituzione),  e  nel  rispetto  degli
indirizzi di politica estera dello Stato e dei principi di  cui  alle
leggi  5  giugno  2003,  n.  131  (Disposizioni   per   l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3), e 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia alla  formazione  e  all'attuazione  della
normativa e delle politiche  dell'Unione  europea),  sulla  base  dei
principi di  attribuzione,  sussidiarieta',  proporzionalita',  leale
collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica,
la presente legge: 
      a) detta disposizioni in materia di relazioni internazionali  e
con l'Unione europea della Regione; 
      b) disciplina le attivita' di rilievo internazionale ed europeo
della Regione; 
      c) disciplina le modalita' di partecipazione della Regione alla
formazione  e  all'attuazione  della  normativa  e  delle   politiche
dell'Unione europea».