(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 32 del 12 agosto 2014) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 1. L'art. 1 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attivita' e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta), e' sostituito dal seguente: «Art. 1. (Oggetto e finalita'). - 1. In relazione al riconoscimento del sistema delle autonomie regionali e locali previsto dall'art. 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea e al combinato disposto degli articoli 117 della Costituzione e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e dei principi di cui alle leggi 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), sulla base dei principi di attribuzione, sussidiarieta', proporzionalita', leale collaborazione, efficienza, trasparenza e partecipazione democratica, la presente legge: a) detta disposizioni in materia di relazioni internazionali e con l'Unione europea della Regione; b) disciplina le attivita' di rilievo internazionale ed europeo della Regione; c) disciplina le modalita' di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea».